Per l’assessora Rosso «Non vi è nessuna azione sospensiva nei confronti del Festival di Nervi, né tantomeno verso il direttore artistico Bellussi»

L’assessora comunale alla Cultura «L’ordinanza del Consiglio di Stato spiega chiaramente che lo svolgimento delle attività viene garantito a tutela dell’interesse pubblico»

«In merito all’ordinanza del Consiglio di Stato serve chiarezza per evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni. Voglio tranquillizzare tutti: come si può leggere nel provvedimento non vi è nessuna azione sospensiva nei confronti del Festival di Nervi, né tantomeno verso il direttore artistico Jacopo Bellussi. È invece spiegato chiaramente come venga garantito lo svolgimento a procedere con la programmazione già effettuata a tutela dell’interesse pubblico. In seconda battuta la sentenza rimanda al Tar per un’udienza da fissare per il merito nei tempi prestabiliti. Il lavoro procede quindi regolarmente: la settimana prossima presenteremo ufficialmente l’edizione 2025 dei Balletti di Nervi, certi che il nuovo appuntamento garantirà il consueto spettacolo imperdibile per cittadini e appassionati». Lo scrive, in una nota, l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Lorenza Rosso sul regolare svolgimento del Festival di Nervi, in programma il prossimo luglio.

Il Consiglio di Stato ha accolto «l’istanza cautelare (di Simona Griggio n. d. r.) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., da parte del Giudice di primo grado (il Tar, che aveva negato la sospensiva n. d. r.)». nel bilanciamento dei contrapposti interesse e in ragione della portata dei motivi in precedenza indicata, risulta prevalente l’interesse pubblico a mantenere la programmazione già effettuata e a porre in essere le ulteriori attività dalla stessa indicate. Nell’ordinanza si legge anche che viene ritenuto «comunque, necessario approfondire nella sede di merito le questioni oggetto di giudizio – e, in particolare, anche ai fini della giurisdizione, la natura meramente idoneativa o effettivamente concorsuale della procedura e il conseguente regime applicabile». Quindi il Consiglio di Stato trasmette «quindi, al T.A.R. la presente ordinanza per la sollecita fissazione dell’udienza di merito».
Ecco l’ordinanza
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2025, proposto da:
Simona Griggio, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Granara e Marco Yeuillaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Teatro Carlo Felice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Lai e Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Jacopo Bellussi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Mario Sanino e Michele Mordiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00035/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro Carlo Felice e del sig. Jacopo Bellussi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Daniele Granara, Ivan Marrone, Andrea Mozzati e Mario Sanino;
1. Considerato che la domanda cautelare non risulta né inammissibile né improcedibile atteso che il contratto relativo all’incarico a cui anela la parte appellante ha scadenza al 31.12.2025 e ricomprende anche l’obbligo di seguire personalmente la produzione e la realizzazione degli spettacoli programmati [art. 2, comma 1, lett. i), del contratto in atti].
2. Ritenuto – sul piano del periculum in mora – che: i) i motivi di ricorso sono, quindi, diretti alla rinnovazione della procedura, emendata dai vizi che la parte ritiene sussistenti; ii) nel bilanciamento dei contrapposti interesse e in ragione della portata dei motivi in precedenza indicata, risulta prevalente l’interesse pubblico a mantenere la programmazione già effettuata e a porre in essere le ulteriori attività dalla stessa indicate.
3. Ritenuto, comunque, necessario approfondire nella sede di merito le questioni oggetto di giudizio – e, in particolare, anche ai fini della giurisdizione, la natura meramente idoneativa o effettivamente concorsuale della procedura e il conseguente regime applicabile – trasmettendo, quindi, al T.A.R. la presente ordinanza per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
4. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i) accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., da parte del Giudice di primo grado;
ii) compensa le spese di lite della presente fase processuale;
iii) ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi’, Consigliere, Estensore
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